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Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

COS'È

E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.

CHI PUO'RICHIEDERLO

I cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato non abbienti che rivestano la qualifica di indagati, imputati, condannati, persone offese da reato che intendano costituirsi parte civile, responsabili civili ovvero soggetti civilmente obbligati per la pena pecuniaria.
Condizione di ammissibilità è la titolarità di un reddito imponibile IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad €.10.766,33 (limite così aggiornato dal D.M. Giustizia del 02/07/2012).
Se il richiedente convive poi con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti, nel medesimo periodo, da ogni componente della famiglia suddetto; in tal caso l’importo ed il limite reddituale di riferimento è elevato di €.1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi.
Anche le contribuzioni volontarie di parenti ed amici dovranno essere oggetto di dichiarazione e, computate nel reddito complessivo (secondo il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cfr. Cass. 21/09/11 n.34399), così come, qualunque risorsa di qualsiasi natura di cui il richiedente possa disporre (come già a suo tempo, vigente analoga normativa, aveva avuto modo di precisare la Corte Costituzionale, cfr. sentenza n.382/85) non potendo risultare verosimile al fine di ottenere l’ammissione una dichiarazione ove si indichi il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare con un reddito pari a zero.
Peraltro, la falsità o le omissioni contenute nell’istanza o nelle autodichiarazioni in essa rese configurano un’ipotesi di delitto con conseguente punizione con pena detentiva e con pena pecuniaria oltre che, la decadenza dal beneficio accordato con effetto retroattivo e diritto al recupero delle somme eventualmente anticipate e corrisposte da parte del’Erario.
L’ammissione è esclusa: 1) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reato commessi in violazione delle norme in materia di imposte; 2) se il richiedente è assistito da più di un difensore; 3) per i condannati con sentenza passata i giudicato per i reati di associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti (modifiche apportate dalla L.24/07/08 n.125). 

DOVE SI RICHIEDE

L’istanza va depositata dall’interessato oppure inviata per posta con raccomandata A.R. con allegazione di un documento d’identità in corso di validità:

  • nella cancelleria del Giudice delle indagini preliminare quando il procedimento è nella fase delle indagini, anche qualora il relativo fascicolo sia nella disponibilità materiale della Procura della Repubblica e nessuna richiesta sia stata ancora avanzata all’A.G.;
  • nella cancelleria del Giudice che procede se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se il procedimento è pendente davanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza può anche essere presentata direttamente in udienza innanzi al Magistrato presso il quale pende il processo il quale, in tal caso provvederà immediatamente.
Per i soggetti detenuti, internati in un istituto penitenziario, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero in custodia presso un luogo di cura trova applicazione l’art. 123 c.p.p.; nel qual caso il Direttore o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza la presentano ovvero la inviano a mezzo raccomandata A.R., all’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.
Nei 10 giorni successivi alla presentazione, il Magistrato provvede con decreto motivato che viene depositato in cancelleria con avviso all’interessato e comunicazione al P.M., dichiarando :

  • l’inammissibilità dell’istanza;
  • ovvero pronunziando l’ammissione dell’interessato al patrocinio a spese dello Stato;
  • ovvero ancora respingendo l’ammissione se vi sono fondati motivi per ritenere che lo stesso non versi nelle condizioni previste per l’ammissibilità, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte, previa verifica della Guardia di Finanza a cui può essere trasmessa la relativa istanza.

Il provvedimento adottato è comunque ricorribile entro 20 giorni innanzi al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello al quale appartiene il Magistrato che lo ha pronunziato.

COSA OCCORRE

Presentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:

  • a) la richiesta di ammissione e l’indicazione del processo a cui si riferisce se già pendente;
  • b) le generalità dell’interessato e degli eventuali componenti della famiglia anagrafica con indicazione dei relativi codici fiscali;
  • c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione con specifica indicazione del reddito complessivo;
  • d) l’impegno a comunicare eventuali variazioni rilevanti ai fini del superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione.
TEMPI

Entro circa 7 giorni e, comunque, entro 10 giorni come normativamente previsto.

COSTI

Nessun costo.

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