L'Ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995. Il Giudice di Pace, pur non essendo un magistrato togato (di carriera) ma onorario a titolo temporaneo, appartiene all'Ordine giudiziario e costituisce il primo gradino della giurisdizione (c.d. Giudice di prossimità). L'incarico di giudice onorario di pace dura quattro anni ed è rinnovabile soltanto una volta per altri quattro anni. La persona incaricata cessa dalle funzioni di giudice di pace al compimento del 68° anno di età.
Il Giudice di Pace ha sostituito la figura del Giudice Conciliatore, il cui ufficio era gestito dai Comuni sia per quanto riguarda il personale amministrativo sia per i locali, e ne sosteneva tutti i costi. Ha anche alcune competenze che prima venivano svolte dal Pretore, organo dell'ordinamento giurisdizionale italiano soppresso nel 1998 e sostituito, dal 2 giugno 1999, con il Giudice Monocratico di Tribunale.
E’ attivo il servizio di pre-iscrizione web necessario ai fini del deposito in cancelleria dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa
1- CONTENZIOSO
a) Competenza esclusiva indipendentemente dal valore della causa.
Il Giudice di Pace è competente, indipendentemente dal valore della causa, per quanto riguarda:
b) Competenza dipendente dal valore della causa.
Il Giudice di Pace è competente per quanto riguarda:
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - ASSUNZIONE DI TESTIMONI
Nelle stesse materie di competenza del Giudice di Pace:
Nel caso in cui, la parte:
può chiedere che il Giudice di Pace ingiunga al debitore di adempiere, pagando la somma di denaro o consegnando la cosa.
Indipendentemente dalla materia e dal valore e salvo si tratti di diritti indisponibili (separazioni, divorzio, tasse, tributi) e salvo che tra le parti esista già un accordo che prevede il ricorso ad Arbitri o ad altri organi di conciliazione stragiudiziale (ad es. Camera di Commercio), il cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace, anche senza necessità di essere assistito da un Avvocato, affinchè il Giudice tenti di far raggiungere un accordo senza iniziare un processo.
I reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti (in ordine alfabetico):
In alcuni casi la legge prevede che alcune violazioni siano sanzionate (punite) in via amministrativa mediante la richiesta del pagamento di una somma di denaro (sanzione amministrativa pecuniaria) o di altro tipo (sanzione amministrativa accessoria: confisca, sequestro, fermo amministrativo).
Chi si ritiene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa può rivolgersi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, chiedendo la revoca o la modifica del provvedimento sanzionatorio.
In particolare il Giudice di Pace è competente a decidere sulle:
Quando viene accertata un'infrazione ad una norma che prevede una sanzione amministrativa, l'Agente accertatore redige un verbale di accertamento della violazione che viene contestato immediatamente o notificato successivamente al trasgressore. (N.B. La "multa" lasciata sul parabrezza non è verbale di accertamento, ma semplice "avviso" che il verbale sarà redatto in un secondo tempo e poi notificato).
Dopo la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, se il trasgressore non ritiene di pagare in misura ridotta, la P.A. emette una ordinanza-ingiunzione di pagamento che è titolo esecutivo per il pignoramento che sarà eseguito dopo che sarà stata emessa, perdurando il non pagamento, una cartella esattoriale.
Ai sensi degli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), modificati con L. n. 49/2006, il Giudice di Pace è ora competente anche, per i maggiorenni:
per la convalida del provvedimento del Questore, che ha disposto provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (consistenti in obblighi e divieti vari previsti dalla legge) a carico di assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope già destinatari di sanzioni amministrative e giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica.
Il Giudice di Pace ha, inoltre, le seguenti funzioni, previste e disciplinate dal codice civile, da quello di procedura civile e da leggi speciali:
Infine, i seguenti servizi (che non sono disponibili presso l'Ufficio del Giudice di Pade li Luino) possono essere richiesti alla cancelleria per presso l'ufficio del Giudice di Pace di Varese:
(indicazioni per attività riferibili a procedimenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Varese a cura del medesimo Ufficio)
da Area pubblica (non serve login con SPID)
=> servizi
Pagamenti online tramite pagoPA - utenti non registrati => accedi
=> altri pagamenti
=> Nuovo Pagamento
=> Tipologia: dal menu a tendina selezionare: Contributo unificato e/o diritti di cancelleria
=> Distretto : dal menu a tendina selezionare: Milano
=> Ufficio Giudiziario : dal menu a tendina selezionare : Giudice di Pace – Varese; inserire nome- cognome- codice fiscale e causale
PAGA SUBITO (immediatamente online) =>salva identificativo univoco
utilizzando carta di credito/debito, addebito in conto (per le banche che aderiscono a pagoPA), bonifico bancario tramite la modalità Mybank, canali on-line di Poste Italiane o con altri metodi di pagamento elettronico (es: paypal, satispay, postapay e altri)
Oppure
GENERA AVVISO => crea un documento in .pdf con le indicazioni per pagare presso i canali messi a disposizione: AppIO, home banking, con cui recarsi a uno sportello fisico per il pagamento : banca (filiali e ATM), posta e poste private, esercizi che espongono il logo PagoPA come per esempio bar, tabaccherie, ricevitorie, supermercati.
NB: i costi della transazione sono diversi in base al gestore (PSP) scelto
Email:
Ubicazione
Varese, Viale Milano 13 (ex Liceo artistico)
Orario al pubblico:
Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedi' al venerdì
Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per soli atti urgenti
Segreteria
Cancelleria Civile
Cancelleria penale
Funzionario
(*) con Legge Regionale n. 8 del 30 gennaio 2014 (entrata in vigore in data 04/02/2014), i Comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, sono stati fusi in un unico Comune, denominato "Maccagno con Pino e Veddasca"
Ubicazione
Luino, frazione Voldomino, via Asmara n. 56
Orario al pubblico:
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato
Cancelleria