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Giudici di Pace

L'Ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1° maggio 1995. Il Giudice di Pace, pur non essendo un magistrato togato (di carriera) ma onorario a titolo temporaneo, appartiene all'Ordine giudiziario e costituisce il primo gradino della giurisdizione (c.d. Giudice di prossimità). L'incarico di giudice onorario di pace dura quattro anni ed è rinnovabile soltanto una volta per altri quattro anni. La persona incaricata cessa dalle funzioni di giudice di pace al compimento del 68° anno di età.

Il Giudice di Pace ha sostituito la figura del Giudice Conciliatore, il cui ufficio era gestito dai Comuni sia per quanto riguarda il personale amministrativo sia per i locali, e ne sosteneva tutti i costi. Ha anche alcune competenze che prima venivano svolte dal Pretore, organo dell'ordinamento giurisdizionale italiano soppresso nel 1998 e sostituito, dal 2 giugno 1999, con il Giudice Monocratico di Tribunale.


E’ attivo il servizio di pre-iscrizione web necessario ai fini del deposito in cancelleria dei ricorsi per decreto ingiuntivo e dei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa

1- CONTENZIOSO

a) Competenza esclusiva indipendentemente dal valore della causa.

Il Giudice di Pace è competente, indipendentemente dal valore della causa, per quanto riguarda:

  • cause per apposizione di termini
    • quando i confini tra i terreni e le proprietà sono certi e riconosciuti, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per far sì che il confinante collochi o costruisca quelle opere, ad esempio muri e recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile il confine tra le proprietà;
  • cause in materia di immissioni moleste fra gli utilizzatori di immobili adibiti a civile abitazione
    • quando dalle proprietà vicine o confinanti provengono immissioni (fumi, suoni eccessivi o in orari non consoni, odori insopportabili) moleste, si può richiedere al Giudice di Pace di far cessare o limitare il disturbo e si può, altresì, richiedere il risarcimento del danno subito;
  • cause relative al rispetto delle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà
    • quando si ritiene che gli alberi e le siepi piantati dai vicini-confinanti siano ad una distanza dal proprio confine inferiore di quella consentita dalle leggi o dai regolamenti comunali, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per ottenere la rimozione delle piante e delle siepi, il taglio dei rami sporgenti ed il risarcimento dei danni subiti;
  • cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali
    • quando sorgono questioni o dubbi tra i condomini di uno stesso condominio, circa il modo più conveniente per utilizzare un servizio comune (riscaldamento, impianto dell'acqua o dello scarico, energia elettrica del contatore condominiale, uso di spazi condominiali comuni come cortili, androni ed aree a parcheggio, ecc.) ci si può rivolgere al Giudice di Pace perché regolamenti l'uso di tali servizi condominiali;

b) Competenza dipendente dal valore della causa.

Il Giudice di Pace è competente per quanto riguarda:

  • cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 10.000,00
    • i tratta delle cause che riguardano i pagamenti di somme di denaro, la consegna di cose mobili (merci, oggetti, ecc.) ed i contratti che riguardano i beni mobili entro il detto limite di valore;
  • cause relative al risarcimento del danno (alle cose e/o alle persone) prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di Euro 25.000,00
    • si tratta delle cause che possono essere intentate nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo/natante e della compagnia assicuratrice (o del Fondo di garanzia a norma della L. 990/69) nel caso di danni al veicolo e/o lesioni personali riportate a seguito dell'incidente;
  • cause relative agli interessi e accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - ASSUNZIONE DI TESTIMONI

Nelle stesse materie di competenza del Giudice di Pace:

  • chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose che possono modificarsi, può chiedere che il Giudice di Pace disponga un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale;
  • chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere al Giudice di Pace la loro audizione a futura memoria.

 

Nel caso in cui, la parte:

  • - ha un credito di denaro documentato;
  • - ha un credito di consegna di cosa mobile determinata o di quantità di cose fungibili, anch'esso documentato,

può chiedere che il Giudice di Pace ingiunga al debitore di adempiere, pagando la somma di denaro o consegnando la cosa.

Indipendentemente dalla materia e dal valore e salvo si tratti di diritti indisponibili (separazioni, divorzio, tasse, tributi) e salvo che tra le parti esista già un accordo che prevede il ricorso ad Arbitri o ad altri organi di conciliazione stragiudiziale (ad es. Camera di Commercio), il cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace, anche senza necessità di essere assistito da un Avvocato, affinchè il Giudice tenti di far raggiungere un accordo senza iniziare un processo.

I reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti (in ordine alfabetico):

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
  • codice della strada, articolo 186, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada";
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica dei luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • immigrazione, articoli 10-bis , 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, comma 1, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, comma 2, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, comma 1, c.p.);
  • percosse (art. 581, comma 1, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FFSS e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CE (D.Lgs. n. 313/1991);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

In alcuni casi la legge prevede che alcune violazioni siano sanzionate (punite) in via amministrativa mediante la richiesta del pagamento di una somma di denaro (sanzione amministrativa pecuniaria) o di altro tipo (sanzione amministrativa accessoria: confisca, sequestro, fermo amministrativo).

Chi si ritiene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa può rivolgersi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, chiedendo la revoca o la modifica del provvedimento sanzionatorio.

In particolare il Giudice di Pace è competente a decidere sulle:

  • opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie (e anche di altro tipo solo per le violazioni previste dal R.D. n. 1736/1933 e dalla L. n. 386/1990) che non superano gli € 15.493,71 e che non riguardano le materie elencate nell'art. 22-bis della L. 689/81 (lavoro; igiene sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; ambiente-inquinamento; igiene alimenti e bevande; società e intermediari finanziari; tributaria e valutaria);
  • opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie e di altro tipo che riguardano violazioni del Codice della Strada, entro il predetto limite di Euro 15493,71 a condizione che non sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta e che non sia già stato proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada.

Quando viene accertata un'infrazione ad una norma che prevede una sanzione amministrativa, l'Agente accertatore redige un verbale di accertamento della violazione che viene contestato immediatamente o notificato successivamente al trasgressore. (N.B. La "multa" lasciata sul parabrezza non è verbale di accertamento, ma semplice "avviso" che il verbale sarà redatto in un secondo tempo e poi notificato).

Dopo la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, se il trasgressore non ritiene di pagare in misura ridotta, la P.A. emette una ordinanza-ingiunzione di pagamento che è titolo esecutivo per il pignoramento che sarà eseguito dopo che sarà stata emessa, perdurando il non pagamento, una cartella esattoriale.

Ai sensi degli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), modificati con L. n. 49/2006, il Giudice di Pace è ora competente anche, per i maggiorenni:

  • per decidere sulla opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto ha ritenuto fondato l'accertamento degli organi di polizia circa le condotte integranti illeciti amministrativi (di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) ed ha convocato la persona segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • In tutti i casi sopra elencati, decide il Giudice di Pace del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, se questi sono sconosciuti, del luogo ove è stato commesso il fatto (cioè dove è avvenuta l'assunzione delle sostanze).
  • per decidere sull'opposizione avverso il decreto con il quale il Prefetto ha irrogato all'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope le sanzioni amministrative previste dalla legge ed ha, eventualmente, formulato, allo stesso assuntore, l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo;

per la convalida del provvedimento del Questore, che ha disposto provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (consistenti in obblighi e divieti vari previsti dalla legge) a carico di assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope già destinatari di sanzioni amministrative e giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica.

Il Giudice di Pace ha, inoltre, le seguenti funzioni, previste e disciplinate dal codice civile, da quello di procedura civile e da leggi speciali:

  • può ricevere testamento in caso di pubbliche calamità, malattie contagiose o infortunio, quando non ci si può avvalere di un notaio;
  • può ordinare il rilascio di copie o estratti da pubblici registri, ad istanza del privato, da parte dei depositari pubblici (cancellieri, notai, funzionari di enti locali, etc.) qualora gli stessi ritardino o rifiutino indebitamente il rilascio stesso;
  • può autenticare direttamente la firma del cittadino, in caso di richiesta di referendum;
  • può ordinare al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di provvedere, anche in senso favorevole all'accoglimento, sull'istanza del cittadino che ha richiesto la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei debitori protestati, una volta eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (art. 2, L. n. 235/2000, che ha modificato l'art. 4, L. n. 77/1955).

Infine, i seguenti servizi (che non sono disponibili presso l'Ufficio del Giudice di Pade li Luino) possono essere richiesti alla cancelleria per presso l'ufficio del Giudice di Pace di Varese:

  • asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione (solo il martedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00);
  • richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
  • richiedere l'autentica della propria firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
  • fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione

(indicazioni per attività riferibili a procedimenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Varese a cura del medesimo Ufficio)

http://pst.giustizia.it

da Area pubblica (non serve login con SPID)

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PAGA SUBITO (immediatamente online) =>salva identificativo univoco
utilizzando carta di credito/debito, addebito in conto (per le banche che aderiscono a pagoPA), bonifico bancario tramite la modalità Mybank, canali on-line di Poste Italiane o con altri metodi di pagamento elettronico (es: paypal, satispay, postapay e altri)

Oppure

GENERA AVVISO => crea un documento in .pdf con le indicazioni per pagare presso i canali messi a disposizione: AppIO, home banking, con cui recarsi a uno sportello fisico per il pagamento : banca (filiali e ATM), posta e poste private, esercizi che espongono il logo PagoPA come per esempio bar, tabaccherie, ricevitorie, supermercati.

NB: i costi della transazione sono diversi in base al gestore (PSP) scelto

Ubicazione

Varese, Viale Milano 13 (ex Liceo artistico)

Orario al pubblico:

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedi' al venerdì

Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 per soli atti urgenti


Segreteria

  • 0332 453.207

Cancelleria Civile

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  • fax 0332 453.210

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  • fax 0332 453211

Funzionario

  • 0332 453.202
  1. Angera
  2. Arcisate
  3. Azzate
  4. Azzio
  5. Barasso
  6. Bardello
  7. Bedero Valcuvia
  8. Besano
  9. Besozzo
  10. Biandronno
  11. Bisuschio
  12. Bodio Lomnago
  13. Brebbia
  14. Bregano
  15. Brenta
  16. Brizio
  17. Brunello
  18. Brusimpiano
  19. Buguggiate
  20. Cadrezzate
  21. Cantello
  22. Caravate
  23. Carnago
  24. Caronno Varesino
  25. Casalzuigno
  26. Casciago
  27. Castello Cabiaglio
  28. Castelseprio
  29. Castiglione Olona
  30. Castronno
  31. Cazzago Brabbia
  32. Cittiglio
  33. Clivio
  34. Cocquio Trevisago
  35. Comabbio
  36. Comerio
  37. Crosio Della Valle
  38. Cuasso Al Monte
  39. Cuveglio
  40. Cuvio
  41. Daverio
  42. Duno
  43. Galliate Lombardo
  44. Gavirate
  45. Gazzada Schianno
  46. Gemonio
  47. Gornate Olona
  48. Induno Olona
  49. Ispra
  50. Laveno Mombello
  51. Leggiuno
  52. Lonate Ceppino
  53. Lozza
  54. Luvinate
  55. Malgesso
  56. Malnate
  57. Marzio
  58. Mercallo
  59. Monvalle
  60. Morazzone
  61. Orino
  62. Osmate
  63. Porto Ceresio
  64. Ranco
  65. Saltrio
  66. Sangiano
  67. Taino
  68. Ternate
  69. Tradate
  70. Travedona Monate
  71. Valganna
  72. Varano Borghi
  73. Varese
  74. Vedano Olona
  75. Venegono Inferiore
  76. Venegono Superiore
  77. Viggiu'

  1. Agra
  2. Brezzo Di Bedero
  3. Brissago Valtravaglia
  4. Cadegliano Viconago
  5. Cassano Valcuvia
  6. Castelveccana
  7. Cremenaga
  8. Cugliate Fabiasco
  9. Cunardo
  10. Curiglia Con Monteviasco
  11. Dumenza
  12. Ferrera Di Varese
  13. Germignaga
  14. Grantola
  15. Lavena Ponte Tresa
  16. Luino
  17. Maccagno con Pino e Veddasca (*)
  18. Marchirolo
  19. Masciago Primo
  20. Mesenzana
  21. Montegrino Valtravaglia
  22. Porto Valtravaglia
  23. Rancio Valcuvia
  24. Tronzano Lago Maggiore

(*) con Legge Regionale n. 8 del 30 gennaio 2014 (entrata in vigore in data 04/02/2014), i Comuni di Maccagno, Pino sulla sponda del Lago Maggiore e Veddasca, sono stati fusi in un unico Comune, denominato "Maccagno con Pino e Veddasca"

Ubicazione

Luino, frazione Voldomino, via Asmara n. 56

 

Orario al pubblico:

Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato

 

Cancelleria

  • 0332 534.811
  • Fax 0332 511.716

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