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Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell’assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell’ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 115/02 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) artt. Da 74 a 89 e da 119 a 136.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ambito civile, il cittadino italiano, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l’apolide, gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economiche.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.      Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto soltanto del reddito del richiedente nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o nelle cause in cui gli interessi dello stesso sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (conviventi).

DOVE SI RICHIEDE

presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

COSA OCCORRE

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo, o il giudice davanti al quale sarà introdotto il giudizio; se il processo pende dinanzi la Corte di Cassazione la domanda deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell’Ordine , valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità; in caso di accoglimento trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente ed all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la verifica sui redditi dichiarati.

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

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